Responsabilità dell’amministratore di condominio e mediazione: quando è obbligatoria?
- Dott. Mauro Vanacore
- 31 lug
- Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la recente sentenza n. 1975/2025, ha condannato un’ex amministratrice di condominio per indebita percezione di somme e distrazione di fondi condominiali, evidenziando che non era necessario esperire il tentativo di mediazione prima di adire il giudice ordinario. Una pronuncia che aiuta a chiarire quando la mediazione è obbligatoria nelle controversie condominiali e quando no.
I fatti
L’amministratrice era stata revocata dall’incarico nel 2018 ma aveva comunque incassato ulteriori somme (188,35 €), non restituite al condominio, e non aveva attivato azioni per il recupero dei crediti condominiali. Inoltre, alcune spese non risultavano documentate.
Il condominio l’ha quindi citata in giudizio per violazione degli obblighi di mandato e per danno economico derivante da condotte negligenti e dolose.
Quando è obbligatoria la mediazione?
Secondo l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità obbligatoria per le controversie in materia di condominio, ma non si estende automaticamente a ogni questione legata al condominio.
Come chiarito nella sentenza, la mediazione non era obbligatoria in questo caso perché la lite riguardava la responsabilità personale dell’amministratore per atti compiuti nell’esercizio del mandato, configurandosi dunque una controversia tra mandante e mandatario, e non una lite tra condomini.
La decisione del Tribunale
Il Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, con sentenza depositata in data 11 giugno 2025, ha condannato l’ex amministratrice a restituire le somme indebitamente percepite e a risarcire il condominio per l’omesso recupero dei crediti dai morosi, nonché per la mancata giustificazione di alcune spese.
Cosa possiamo imparare
La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore aiuta a chiarire i confini dell’obbligatorietà della mediazione nelle controversie condominiali. Quando la causa riguarda il comportamento dell’amministratore come mandatario, non si applica l’obbligo di mediazione, a differenza delle classiche liti tra condomini o tra condominio e terzi per diritti reali o questioni patrimoniali.
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