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Mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo: profili di responsabilità e natura dolosa del comportamento

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 13 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

La mediazione obbligatoria non costituisce un mero adempimento formale, bensì un momento essenziale di confronto tra le parti, finalizzato alla possibile composizione della controversia. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può determinare rilevanti conseguenze, sia sul piano economico sia su quello processuale.

In tale prospettiva, una recente pronuncia del Tribunale di Termini Imerese ha qualificato tale condotta come dolosa, evidenziandone l’incidenza non solo sulla singola controversia, ma anche sul corretto funzionamento del sistema giudiziario nel suo complesso.

Mediazione obbligatoria e dovere di cooperazione

La mediazione obbligatoria non si esaurisce in un adempimento meramente formale, ma implica un vero e proprio obbligo di cooperazione tra le parti, finalizzato alla possibile risoluzione stragiudiziale della controversia. Essa rappresenta un’occasione concreta per esplorare soluzioni alternative al giudizio, attraverso un confronto effettivo e consapevole.

In tale prospettiva, la presenza personale delle parti assume un rilievo centrale, in quanto funzionale alla reale interlocuzione e alla verifica di possibili punti di accordo.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 412/2023, l’assenza ingiustificata non può considerarsi neutra, ma assume una connotazione dolosa, in quanto idonea a determinare l’introduzione o la prosecuzione di un giudizio che avrebbe potuto essere evitato. In un sistema giudiziario già gravato da significativi carichi di lavoro, tale condotta viene qualificata come forma di abuso dello strumento processuale.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una locatrice per il pagamento della somma di euro 4.342,02, a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali non corrisposti. Il conduttore propone opposizione, articolando diverse eccezioni, tra cui la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle spese legali già liquidate in un precedente procedimento di sfratto, la mancata sottoscrizione delle quietanze condominiali e l’omessa detrazione del deposito cauzionale.

L’opponente deduce, inoltre, il mancato computo di versamenti per complessivi euro 2.000,00 effettuati tra il 2019 e il 2020. Tuttavia, il Giudice rileva l’irritualità dell’opposizione, introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e dispone l’esperimento della mediazione obbligatoria.

Il procedimento si conclude con esito negativo a causa della mancata comparizione personale dell’opponente.

L’assenza ingiustificata come comportamento doloso

Il Tribunale attribuisce particolare rilievo alla mancata partecipazione dell’opponente all’incontro di mediazione, nonostante la rituale convocazione e in assenza di qualsiasi giustificato motivo.

Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra cui la pronuncia del Tribunale di Roma del 23 febbraio 2017, il Giudice qualifica tale condotta come dolosa. La ratio di tale qualificazione risiede nella sua idoneità a determinare la prosecuzione di un giudizio che avrebbe potuto essere evitato mediante un effettivo confronto tra le parti.

In un contesto caratterizzato da tempi processuali dilatati e da un elevato carico giudiziario, la sottrazione al tentativo di composizione stragiudiziale si traduce in un aggravio ingiustificato per l’amministrazione della giustizia e si pone in contrasto con i principi di lealtà e buona fede processuale.

Le conseguenze della mancata partecipazione

Secondo la decisione in esame, l’assenza ingiustificata determina effetti rilevanti sia sul piano sanzionatorio sia su quello processuale.

Da un lato, comporta la condanna della parte inadempiente al versamento, in favore dell’Erario, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, quale conseguenza della mancata collaborazione nel procedimento di mediazione.

Dall’altro lato, tale comportamento viene valorizzato quale elemento indiziario a sfavore della parte assente. La totale assenza di un giustificato motivo viene infatti interpretata come indice dell’infondatezza della posizione difensiva, incidendo sulla valutazione complessiva della controversia.

La mediazione si configura, dunque, non solo come strumento deflattivo, ma anche come espressione di un dovere di solidarietà processuale, la cui violazione può determinare un significativo indebolimento della posizione della parte inadempiente.

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