L'ordinanza n. 9608/2026 chiarisce quando la condizione di procedibilità per la mediazione si considera soddisfatta, privilegiando l'esperimento effettivo rispetto al mero avvio formale. La Corte esclude che la mancata comparizione della parte chiamata renda improcedibile la domanda e precisa che la presenza del solo avvocato non sostituisce la partecipazione della parte.