Il rifiuto di partecipare alla mediazione civile può comportare sanzioni economiche e effetti processuali, in particolare quando la mediazione è condizione di procedibilità. L’art. 12‑bis del D.Lgs. 28/2010 e l’orientamento giurisprudenziale richiedono la partecipazione al primo incontro salvo giustificato motivo.
La mediazione è preferita dalla giurisprudenza rispetto alla negoziazione assistita per la presenza del terzo imparziale e per garanzie procedurali più solide. Spesso la mediazione assorbe la condizione di procedibilità richiesta dalla negoziazione.