La Cassazione con l’ordinanza n. 9608/2026 chiarisce che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando il procedimento di mediazione è effettivamente esperito dall’attore, anche senza la partecipazione della controparte. La mancata comparizione incide invece su profili sanzionatori e probatori, e la partecipazione personale della parte rimane centrale.