Il Tribunale di Udine chiarisce che la prescrizione del credito da mutuo decorre dalla decadenza dal beneficio del termine e che la sanzione per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria si applica anche alla parte vittoriosa nel merito. La decisione richiama l’effettività dell’obbligo partecipativo previsto dal D.Lgs. 28/2010.